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Arresto - Cassazione Penale: legittimo nei confronti del passeggero dell’autobus che abbia aggredito il controllore perché trovato senza biglietto

Arresto - Cassazione Penale: legittimo nei confronti del passeggero dell’autobus che abbia aggredito il controllore perché trovato senza biglietto
Arresto - Cassazione Penale: legittimo nei confronti del passeggero dell’autobus che abbia aggredito il controllore perché trovato senza biglietto

La Corte di Cassazione ha stabilito che integra il reato di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale di cui all’articolo 336 del Codice Penale la condotta del passeggero dell’autobus che, dopo essere stato trovato senza biglietto e invitato a munirsi di un valido titolo di viaggio, pone in essere un comportamento violento ed intimidatorio nei confronti del conducente, così impedendo a quest’ultimo di compiere un atto del proprio servizio. In tale ipotesi, è legittimo l’arresto del passeggero.

 

Il caso in esame

Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Padova impugnava con ricorso per cassazione l’ordinanza con cui il Giudice per le Indagini Preliminari aveva rigettato la richiesta di convalida dell’arresto eseguito dalla Polizia Giudiziaria nei riguardi di un soggetto, accusato di aver usato violenza e minaccia nei confronti del conducente di un autobus di trasporto pubblico, al fine di costringerlo “ad omettere di verificare il possesso da parte sua di un regolare titolo di viaggio e dunque ad omettere un atto del proprio servizio”. Ciò per aver ravvisato nei fatti unicamente gli estremi del diverso reato di cui agli articoli 612 e 61 n. 10 del Codice Penale, per il quale non è previsto l’arresto.

Il ricorrente lamentava l’erroneità della qualificazione giuridica operata dal giudice di merito, ritenendo che quest’ultimo non avesse considerato che l’azione del conducente dell’autobus, che aveva controllato il titolo di viaggio dell’imputato e, riscontrandone l’invalidità, aveva invitato il trasgressore ad obliterarne un altro, non si era affatto conclusa nel momento in cui l’imputato aveva reagito in modo violento e minatorio.

La decisione della Suprema Corte

I giudici di legittimità hanno ritenuto il ricorso fondato.

Secondo i giudici di Cassazione, come correttamente rilevato dal ricorrente, il giudicante era incorso in errore per aver ritenuto che l’attività del conducente si fosse ormai conclusa al momento della reazione violenta del prevenuto, omettendo di considerare che, in realtà, “l’attività di controllo dei titoli di viaggio non poteva certo esaurirsi nello stracciare il biglietto irregolare, avendo infatti il conducente invitato il prevenuto, prima di ripartire, a munirsi di un valido titolo da timbrare”.

Da ciò discende che “l’atto d’ufficio dell’incaricato di pubblico servizio era ancora in essere ovvero – qualora si voglia frazionare il suo comportamento – che al controllo effettuato con esito negativo doveva necessariamente seguire il passaggio ulteriore”, ossia obbligare il trasgressore a munirsi di valido titolo di viaggio.

Non rispettando l’invito rivoltogli dal conducente e ponendo in essere una condotta violenta nei confronti di quest’ultimo, così costringendolo ad omettere un atto del proprio servizio, l’imputato si era reso responsabile non del reato di minaccia aggravata ma della fattispecie di cui all’articolo 336 del Codice Penale, per il quale è configurabile l’arresto in flagranza

Per tali ragioni, la Corte di Cassazione, ritenendo conforme a legge l’arresto eseguito dalla Polizia Giudiziaria, ha annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata.

(Corte di Cassazione – Sezione Sesta Penale, Sentenza 24 aprile 2018, n. 18201)