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È consumatore chi sottoscrive un contratto di autonoleggio e paga in proprio, anche se la fattura è poi emessa nei confronti di un ente

Interessante pronuncia del Giudice di Pace di Pescara, il quale con un ordinanza emessa qualche giorno fa ha affermato che la persona fisica che ha sottoscritto il contratto di noleggio ed ha personalmente provveduto al pagamento del relativo prezzo assume la qualità di consumatore ed è legittimato ad agire in giudizio anche nel caso in cui nel medesimo contratto venga formalmente indicato come cliente un ente o una società a cui venga intestata la fattura.

Nel caso in esame un soggetto privato, avvalendosi del foro previsto dall’articolo 79 del Decreto Legislativo n. 206 del 2005, che stabilisce la competenza del giudice del luogo ove risiede il consumatore, ha convenuto in giudizio una Compagnia di autonoleggio esponendo:

-di aver noleggiato un’autovettura che già al momento del ritiro presentava danni elencati nel contratto;

-di aver riconsegnato il mezzo nelle stesse condizioni in cui si trovava al momento del ritiro;

-di aver subito la illegittima trattenuta di una somma sulla sua carta di credito per presunti danni all’autovettura, comunque, preesistenti e non imputabili all’attore;

- pertanto, chiedeva la condanna della società convenuta alla restituzione della somma trattenutagli.

La società di autonoleggio si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione ad agire dell’attore e la inapplicabilità del foro del Consumatore in quanto le fatture relative al noleggio ed ai danni erano state intestate ad un Ente, con il quale, quindi, doveva considerarsi concluso il contratto.

Secondo le difese della società convenuta non rilevava il fatto che la sottoscrizione del contratto ed il pagamento del relativo prezzo fosse stato effettuato da una persona fisica in proprio.

Il Giudice di pace ha rigettato le eccezioni preliminari proposte dalla parte convenuta e nell’ordinanza emessa ha affermato che l’istante “deve considerarsi legittimato a proporre l’azione, assumendo di conseguenza la notazione di consumatorein quanto egli ha provveduto al pagamento della somma in contestazione con la propria carta di credito.

La pronuncia afferma un principio molto interessante con riferimento alla qualificazione di consumatore del soggetto che sottoscrive un contratto di autonoleggio.

Secondo tale principio è del tutto ininfluente ed irrilevante che nel contratto venga formalmente indicato come cliente un ente o una società, a cui venga poi intestata la fattura.

Ciò che invece rileva è se la persona fisica sottoscrive in proprio il contratto e provvede personalmente, sempre in proprio, al  pagamento del relativo costo.

In sostanza, il sinallagma contrattuale si instaura e si concretizza tra la compagnia di autonoleggio che ha fornito il servizio, consegnando l’autovettura, ed il soggetto che paga personalmente in proprio il relativo prezzo.

Tale impostazione è logica ed è soprattutto coerente con  i regolamenti di quasi tutte le società di noleggio che prevedono come condizione imprescindibile che a sottoscrivere il contratto sia esclusivamente la persona, espressamente indicata come conducente, che provvede personalmente e subito al pagamento con propria carta di credito, alla quale viene quindi consegnato il veicolo. 

Negli stessi siti internet di diverse compagnie viene espressamente specificato che il noleggio dovrà essere pagato con carta di credito al momento del ritiro del mezzo.

È evidente, quindi, che per le società di autonoleggio il “cliente” è il “conducente”, il quale sottoscrive il contratto, effettua il pagamento con carta di credito e ritira il veicolo.

Occorre evidenziare che la pronuncia del Giudice di pace di Pescara, Dott. Gaetano Marzuoli, è anche in linea con altra precedente giurisprudenza di merito secondo cui: “nel contratto conclusosi tra il professionista ed il consumatore, per tale, ossia per contraente, deve intendersi il consumatore stipulante “diretto”” (Tribunale Bari, Seconda Sezione, 24/09/2008, n. 2158).

In conclusione, si può considerare pienamente applicabile il foro del consumatore, previsto dall’articolo 79 del Codice del Consumo, anche nei casi di contratti di autonoleggio per i quali la fattura viene emessa nei confronti di un ente o di una società purché però il contratto venga sottoscritto in proprio da una persona fisica, la quale provvede sempre in proprio al relativo pagamento.

Interessante pronuncia del Giudice di Pace di Pescara, il quale con un ordinanza emessa qualche giorno fa ha affermato che la persona fisica che ha sottoscritto il contratto di noleggio ed ha personalmente provveduto al pagamento del relativo prezzo assume la qualità di consumatore ed è legittimato ad agire in giudizio anche nel caso in cui nel medesimo contratto venga formalmente indicato come cliente un ente o una società a cui venga intestata la fattura.

Nel caso in esame un soggetto privato, avvalendosi del foro previsto dall’articolo 79 del Decreto Legislativo n. 206 del 2005, che stabilisce la competenza del giudice del luogo ove risiede il consumatore, ha convenuto in giudizio una Compagnia di autonoleggio esponendo:

-di aver noleggiato un’autovettura che già al momento del ritiro presentava danni elencati nel contratto;

-di aver riconsegnato il mezzo nelle stesse condizioni in cui si trovava al momento del ritiro;

-di aver subito la illegittima trattenuta di una somma sulla sua carta di credito per presunti danni all’autovettura, comunque, preesistenti e non imputabili all’attore;

- pertanto, chiedeva la condanna della società convenuta alla restituzione della somma trattenutagli.

La società di autonoleggio si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione ad agire dell’attore e la inapplicabilità del foro del Consumatore in quanto le fatture relative al noleggio ed ai danni erano state intestate ad un Ente, con il quale, quindi, doveva considerarsi concluso il contratto.

Secondo le difese della società convenuta non rilevava il fatto che la sottoscrizione del contratto ed il pagamento del relativo prezzo fosse stato effettuato da una persona fisica in proprio.

Il Giudice di pace ha rigettato le eccezioni preliminari proposte dalla parte convenuta e nell’ordinanza emessa ha affermato che l’istante “deve considerarsi legittimato a proporre l’azione, assumendo di conseguenza la notazione di consumatorein quanto egli ha provveduto al pagamento della somma in contestazione con la propria carta di credito.

La pronuncia afferma un principio molto interessante con riferimento alla qualificazione di consumatore del soggetto che sottoscrive un contratto di autonoleggio.

Secondo tale principio è del tutto ininfluente ed irrilevante che nel contratto venga formalmente indicato come cliente un ente o una società, a cui venga poi intestata la fattura.

Ciò che invece rileva è se la persona fisica sottoscrive in proprio il contratto e provvede personalmente, sempre in proprio, al  pagamento del relativo costo.

In sostanza, il sinallagma contrattuale si instaura e si concretizza tra la compagnia di autonoleggio che ha fornito il servizio, consegnando l’autovettura, ed il soggetto che paga personalmente in proprio il relativo prezzo.

Tale impostazione è logica ed è soprattutto coerente con  i regolamenti di quasi tutte le società di noleggio che prevedono come condizione imprescindibile che a sottoscrivere il contratto sia esclusivamente la persona, espressamente indicata come conducente, che provvede personalmente e subito al pagamento con propria carta di credito, alla quale viene quindi consegnato il veicolo. 

Negli stessi siti internet di diverse compagnie viene espressamente specificato che il noleggio dovrà essere pagato con carta di credito al momento del ritiro del mezzo.

È evidente, quindi, che per le società di autonoleggio il “cliente” è il “conducente”, il quale sottoscrive il contratto, effettua il pagamento con carta di credito e ritira il veicolo.

Occorre evidenziare che la pronuncia del Giudice di pace di Pescara, Dott. Gaetano Marzuoli, è anche in linea con altra precedente giurisprudenza di merito secondo cui: “nel contratto conclusosi tra il professionista ed il consumatore, per tale, ossia per contraente, deve intendersi il consumatore stipulante “diretto”” (Tribunale Bari, Seconda Sezione, 24/09/2008, n. 2158).

In conclusione, si può considerare pienamente applicabile il foro del consumatore, previsto dall’articolo 79 del Codice del Consumo, anche nei casi di contratti di autonoleggio per i quali la fattura viene emessa nei confronti di un ente o di una società purché però il contratto venga sottoscritto in proprio da una persona fisica, la quale provvede sempre in proprio al relativo pagamento.